Nelle ultime settimane numerose imprese della filiera degli imballaggi hanno ricevuto dai propri clienti richieste di dichiarazioni di conformità, garanzie e clausole di manleva riferite all’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR).
Unionplast aveva già richiamato l’attenzione su questo fenomeno nel comunicato stampa del 5 agosto 2026, evidenziando la necessità che le richieste rivolte ai fornitori rispettino i ruoli e le responsabilità attribuiti dal Regolamento ai diversi operatori economici.
Un ulteriore chiarimento è stato fornito dalla Commissione europea con l’aggiornamento dell’8 agosto 2026 delle FAQ sul PPWR.
Nella nuova FAQ X.9, relativa alla possibilità per il fabbricante di delegare a terzi le proprie responsabilità, la Commissione distingue chiaramente il ruolo del fabbricante da quello dei suoi fornitori. Ai sensi dell’articolo 16 PPWR, il fornitore deve mettere a disposizione del fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’imballaggio. Il fabbricante rimane tuttavia l’operatore economicamente e giuridicamente responsabile dell’immissione sul mercato di imballaggi conformi.
La Commissione conclude sul punto in termini espliciti:
“the manufacturer will remain the sole economic operator bearing legal responsibility for packaging compliance under the PPWR, and this legal responsibility cannot be transferred by means of contractual arrangements.”
Le disposizioni contrattuali tra cliente e fornitore possono disciplinare le rispettive responsabilità commerciali e le conseguenze derivanti, ad esempio, dalla fornitura di informazioni inesatte o di prodotti non conformi alle specifiche concordate; non possono però modificare l’attribuzione delle responsabilità stabilita dal PPWR.
Pertanto, eventuali richieste di garanzia o manleva dovrebbero essere circoscritte alle informazioni, ai prodotti e agli obblighi effettivamente riconducibili al soggetto che le rilascia. Una manleva generale riferita alla conformità complessiva dell’imballaggio rischia invece di attribuire al fornitore responsabilità che il Regolamento pone espressamente in capo ad altri operatori della filiera.
