Marzo 16, 2018

Anche il cosiddetto “autoriciclo” è gestione di sottoprodotti e richiede la conformità al 184-bis

Circolare n. 94/2018

Ai margini del seminario  “Sottoprodotti, trattiamoli bene!” – nel corso del quale sono state fornite basi teoriche e indicazioni operative circa la corretta gestione dei sottoprodotti anche per quanto riguarda la cessione e la vendita degli stessi – è bene chiarire che anche ciò che viene macinato e utilizzato internamente deve essere gestito in conformità al testo unico ambientale e tale conformità va dimostrata.

Ciò che scaturisce da un processo produttivo, infatti, non potrà che essere prodotto, rifiuto o sottoprodotto, e di conseguenza si verificheranno le seguenti situazioni:

  1. Il prodotto verrà naturalmente commercializzato come tale
  2. Il rifiuto di cui si abbia l’obbligo di disfarsi, sarà conferito con formulario e avviato a smaltimento.
  3. Il rifiuto riciclabile sarà

3a. conferito con formulario ad un recuperatore autorizzato

3b. recuperato internamente nel caso in cui l’azienda stessa sia in possesso di autorizzazione al recupero

  1. Il sottoprodotto sarà utilizzato internamente, previe eventuali necessarie lavorazioni, o ceduto. In entrambi i casi deve essere provato il rispetto delle condizioni dettate dall’articolo 184-bis del codice ambientale.

Rientrano in questa situazione quelle attività svolte in passato senza necessità di autorizzazione al trattamento dei rifiuti grazie al concetto di “materie prime seconde sin dall’origine” per le quali, in caso di cessione, si dichiarava la conformità alla norma 10667-1. Tale concetto non esiste più nel nostro Testo Unico Ambientale dal dicembre 2010, e di conseguenza neanche nella norma UNI 10667-1.

La nozione di “materia prima seconda ab origine” è stata infatti sostituita da quella di sottoprodotto, e sono cambiate le condizioni per operare ai sensi di legge. Occorre quindi aggiornare le proprie attività e documentazioni, anche quando ci si limiti a mere operazioni di “riduzione volumetrica” e reimmissione nello stesso processo.

Per completezza di informazione riportiamo di seguito il comma 1 dell’art. 184-bis Dlgs 152/2006:

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Lo staff di Unionplast è a disposizione per fornire il supporto necessario, anche con l’organizzazione di una nuova sessione del seminario dedicato alla corretta gestione dei sottoprodotti.

Per maggiori informazioni e manifestazioni di interesse: unionplast@federazionegommaplastica.it .