Gennaio 09, 2018

CCNL 10 dicembre 2015 – Applicazione art. 70

Circolare n. 4/2018

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in oggetto, da ultimo in data 22 dicembre 2017, per puntualizzare, anche alla luce della nota del 3 gennaio 2018 delle organizzazioni sindacali (vedi allegato) con la quale hanno proclamato nuove iniziative di sciopero per il corrente mese di gennaio, la ratio dell’articolo 70 e la posizione della Federazione.

Il 10 dicembre 2015 le Segreterie Nazionali e la Federazione Gomma Plastica hanno sottoscritto l’Accordo di Rinnovo del CCNL di settore. Tale accordo ha stabilito i nuovi minimi (decorrenti rispettivamente dal 1° gennaio 2017, dal 1° gennaio 2018 e dal 1° ottobre 2018) sulla base dell’indice IPCA previsionale per il triennio 2016-2018.

Nello stesso accordo di rinnovo è stato concordato anche il meccanismo per recepire, ex post, l’indice IPCA a consuntivo e determinare così l'aumento retributivo realmente spettante. In particolare è stato definito che il recupero del differenziale (19,06 €) avvenga aggiornando la prima erogazione prevista (1° gennaio 2018).

Nella nuova formulazione dell’art.70 è stato altresì previsto un esame congiunto fra le Parti firmatarie del CCNL, esame che si è regolarmente esperito negli incontri del 4 luglio 2017, 25 luglio 2017 e del 13 settembre 2017.

Le OO.SS. non hanno mai contestato né le modalità di determinazione dell’importo del recupero né la sua risultanza contabile.

Le Segreterie Nazionali hanno, anche negli ultimi incontri, affermato l’intenzione di voler rispettare il dettato contrattuale e (a loro dire) “nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto, hanno riproposto la soluzione, già adottata da altri settori, di spostare la differenza economica (19,06 €) dai minimi contrattuali in un EDR da erogare a tutti i lavoratori e quindi di fatto defalcandola dalla tranche del 1° gennaio 2018”.

La proposta sindacale, è vero che prevede un aggiornamento dei minimi contrattuali, ma lo spostamento in un EDR di quanto tolto dai minimi snatura lo spirito dell’art.70 perché di fatto crea una nuova voce retributiva (non prevista contrattualmente) nella quale far confluire un importo di fatto non dovuto.

Abbiamo pertanto nuovamente respinto tale proposta e riconfermato la volontà di voler procedere nel pieno rispetto della norma contrattuale così come già comunicato nelle nostre precedenti circolari.

Vi informiamo infine che il 3 gennaio 2018 le segreterie nazionali Filctem, Femca, Uiltec hanno richiesto “la programmazione di un incontro urgente per riprendere il confronto relativo alla verifica dell’art.70 del vigente CCNL”.

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