Giugno 07, 2021

Direttiva SUP: la Commissione europea aggiorna i chiarimenti sul concetto di “immissione sul mercato”

Circolare n. 185/2021

Comunicato Stampa

La Commissione europea ha aggiornato i chiarimenti relativi alla definizione di immissione sul mercato e alla conseguente possibilità di smaltire le scorte a magazzino.

Rispetto a una precedente versione permangono alcune differenze rispetto alla cosiddetta “Blue Guide” – la nota della Commissione sull’implementazione delle regole per i prodotti UE – in particolare il riferimento al mercato del singolo Paese anziché al mercato interno all’Unione: dal momento che si è trattato di una precisa scelta del Consiglio e del Parlamento europeo, la Commissione non può che interpretare le previsioni della Direttiva in linea con quanto deciso dai co-legislatori.

In sintesi, il documento allegato chiarisce che:

  1. Il testo della Direttiva SUP prevale, in generale, su quanto previsto dalla Blue Guide;
  2. La Blue Guide dovrebbe servire agli Stati Membri per chiarire il concetto di immissione sul mercato, ma applicandolo comunque al territorio dello Stato stesso e non al territorio UE;
  3. Il bando dei prodotti previsto dalla Direttiva e l’obbligo di marcatura si applicano a partire dal 3 luglio 2021 anche per quei prodotti a magazzino già immessi sul mercato, nel caso in cui debbano uscire dal territorio del Paese in cui sono stati messi a disposizione;
  4. Il divieto di vendita e l’obbligo di marcatura non si applicano invece ai prodotti già immessi sul mercato prima del 3 luglio e presenti successivamente a tale data nei magazzini di produttori, distributori e retailers per i quali non sia previsto lo spostamento nel territorio di un altro Stato.

Il documento scende poi nel dettaglio rispondendo a una serie di domande, anche in riferimento alle scorte di magazzino. Riportiamo di seguito i principali chiarimenti in merito agli obblighi per i produttori.

Esaurimento scorte

  1. La Commissione non può introdurre un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte in quanto sarebbe contrario a quanto stabilito dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Su questo punto segnaliamo che Unionplast ha chiesto che il Governo italiano, nel recepire la Direttiva, prenda in considerazione questa necessità.
  2. Dopo il 3 luglio 2021 non sarà quindi consentito vendere manufatti oggetto di bando o con marcatura non conforme già prodotti e che si trovano nei magazzini dei produttori, a meno che questi manufatti non siano già stati immessi sul mercato (ad esempio perché oggetto di contratto di fornitura).
  3. Se una partita di bicchieri viene messa a disposizione di un grossista/distributore (quindi immessa sul mercato) prima del 3 luglio 2021, ma venduti dal grossista dopo questa data, si avrà una nuova immissione sul mercato nel caso in cui vengano ceduti a un dettagliante di un altro Stato. In tal caso si applicheranno gli obblighi di marcatura.
  4. L’immissione sul mercato prima del 3 luglio permette di esaurire le scorte solo nel territorio del Paese in cui questa prima immissione è avvenuta.

Messa a disposizione e offerta

  1. Ai fini dell’immissione sul mercato non è necessario che il prodotto sia stato fisicamente trasferito dal produttore al cliente: è sufficiente che sia stato oggetto di un’offerta o di un accordo e che vi sia stata una transazione relativa a prodotti già realizzati e datata prima del 3 luglio 2021. Ai sensi della Blue Guide l’immissione sul mercato può avvenire solo dopo la fase di produzione, e può quindi riferirsi solo a beni già prodotti.
  2. Quando un prodotto entra nella fase di distribuzione, può essere messo a disposizione (e quindi immesso sul mercato) attraverso un accordo o un’offerta. Esempi di offerta possono includere offerte on line, campagne pubblicitarie, inviti all’acquisto tramite e-mail, consegna di un preventivo, informazioni sul prodotto e sul loro costo. In ogni caso l’offerta deve riguardare specifici prodotti già realizzati.

Produttore e brand owner

  1. È responsabile per l’adempimento delle previsioni SUP l’operatore economico il cui nome figura come produttore dei manufatti oggetto della Direttiva, anche se questi vengono fisicamente realizzati da un altro operatore. In questo caso i prodotti stoccati presso il magazzino del brand owner non sono considerati già immessi sul mercato.

Note su retailers e distributori

  1. Se un prodotto oggetto di bando ai densi della Direttiva SUP è stato messo a disposizione di un negoziante prima del 3 luglio 2021 e si trova nei suoi magazzini, potrà essere messo in commercio anche dopo questa data (purchè nello stesso Stato membro).
  2. Allo stesso modo, anche i prodotti non correttamente marcati possono essere venduti dopo il 3 luglio 2021 nello stesso Stato membro dal negoziante che li detiene nei propri magazzini, se entrati nelle sue disponibilità prima di tale data.
  3. La Direttiva non prevede specifici obblighi per i distributori riguardo la conformità dei prodotti. Saranno i singoli Stati Membri a decidere come implementare la Direttiva in tal senso.

Dal momento che il documento della Commissione europea (allegato) è tuttora in fase di revisione, ci riserviamo di fornire ulteriori commenti sui capitoli, qui non considerati, per i quali rimangono aperte alcune questioni.

Si allega anche Comunicato Stampa in versione ridotta

Allegati