Marzo 21, 2017

Nuovo regime sanzionatorio per materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti – Obbligo di comunicazione per le imprese

Circolare n. 129/2017

  

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 marzo 2017 il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 dal titolo: “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2006, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.

La prevista pubblicazione del decreto era stata preannunciata in occasione della riunione del Gruppo MOCA di Unionplast del 14 ottobre u.s.

La sanzioni (fino a 80.000 euro), che entreranno in vigore dal prossimo 2 aprile, sono suddivide nell’articolato con riferimento alle violazioni delle disposizioni previste dalle diverse norme citate nel titolo :

  • Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • Regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari;
  • Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione;
  • Regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • Regolamento (CE) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti
  • Regolamento (UE) n. 10/2011 concernente materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Il decreto introduce con l’articolo 6 anche l’obbligo da parte delle imprese che producono materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006.

La comunicazione deve essere effettuata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (entro il  30 luglio 2017). Gli operatori economici che non adempiono a tale obbligo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 1.500 a 9.000 euro. Il testo del decreto è riportato in allegato.

Allegati