Febbraio 13, 2026

PPWR: focus sulla progettazione degli imballaggi nel secondo appuntamento del percorso di approfondimento

Il secondo appuntamento del percorso di approfondimento dedicato al nuovo Regolamento PPWR ha acceso i riflettori su uno dei temi più strategici della riforma: la progettazione degli imballaggi. Un passaggio cruciale, destinato a incidere in modo diretto sulla conformità normativa e sulla competitività delle imprese nel nuovo scenario europeo.

Al centro dell’incontro l’analisi degli articoli 5, 6 e 7 del PPWR: dall’uso delle sostanze negli imballaggi ai requisiti di progettazione per il riciclo, fino alle percentuali minime di contenuto riciclato nella plastica. È emerso con chiarezza che le scelte compiute in fase progettuale rappresentano la leva determinante per rispondere agli obblighi del Regolamento e anticiparne gli impatti operativi.

Particolare attenzione è stata dedicata alla centralità del fabbricante, figura direttamente responsabile del rispetto degli obblighi di progettazione. (In assenza di stabilimento nell’UE, la responsabilità ricade sull’importatore, mentre il fornitore di imballaggi svolge un ruolo tecnico e documentale di supporto). Un assetto che, in ogni caso, ridefinisce responsabilità e processi lungo tutta la filiera.

Ampio spazio è stato dato all’articolo 5 dedicato alle sostanze pericolose che punta a ridurre la presenza di sostanze pericolose negli imballaggi con limiti su metalli pesanti e PFAS. Importante data del 12 agosto 2026, giorno in cui entreranno in vigore le nuove restrizioni. Sfortunatamente sono ancora tante le questioni aperte: dall’armonizzazione con il REACH ai metodi di analisi.

Marino Lamperti, Unionplast, ha proseguito con un focus sull’articolo 6 che riguarda la progettazione per il riciclo, le classi di prestazione e la riciclabilità, oltre al riciclaggio su scala.

Le prime norme sull’articolo, che riguardano criteri generali e protocolli di valutazione della riciclabilità, sono attese entro fine marzo. Gli atti delegati della Commissione UE dovranno essere pubblicati entro il 1° gennaio 2028, con criteri di progettazione applicabili dal 1° gennaio 2030.

Cosa è emerso dall’analisi dell’art. 6?

  • Dal 2030, solo gli imballaggi conformi alle classi A, B e C di riciclabilità potranno essere immessi sul mercato.
  • La classe di prestazione influenzerà il contributo economico che il produttore dovrà versare ai sistemi di raccolta e riciclo: maggiore riciclabilità significa contributo minore.
  • Sono previsti criteri specifici anche per componenti integrati o separati dell’imballaggio.
  • Sono previste eccezioni per alcune categorie ma chi li produce per la vendita dovrà comunque aderire ai sistemi di raccolta/riciclo. Particolare attenzione è stata riservata agli imballaggi plastici e agli imballaggi innovativi che possono restare sul mercato per cinque anni in attesa di criteri ad hoc.
  • Restano però questioni aperte su cosa fare fino al 2030 e su come saranno integrate le norme CEN nei testi UE.

Infine Maria Cristina Poggesi, Direttrice di IPPR, ha illustrato le novità dell’articolo 7, che introduce l’obbligo di contenuto di plastica riciclata negli imballaggi, rendendo vincolante un requisito di sostenibilità che nella precedente Direttiva Imballaggi non era imposto in questi termini. L’obiettivo è rafforzare la circolarità, ridurre l’impiego di materia prima vergine e stimolare la domanda di materiali riciclati post-consumo.

L’articolo 7 si applica esclusivamente alla plastica riciclata da rifiuti post-consumo, escludendo gli scarti industriali. Il contenuto riciclato deve essere presente in tutte le componenti in plastica che rappresentano almeno il 5% in peso dell’imballaggio, comprese etichette e imballaggi sensibili al contatto, salvo specifiche deroghe. Le percentuali minime variano in base alla tipologia (contact sensitive o non contact sensitive, PET o altri polimeri) e devono essere calcolate come media annua per impianto di produzione. Le due scadenze principali sono il 1° gennaio 2030 e il 1° gennaio 2040.

Non mancano elementi di incertezza: sono previste possibili deroghe e revisioni delle percentuali dopo il 2032, mentre metodologia di calcolo, documentazione tecnica e tecnologie di riciclo ammesse saranno definite con un Atto di esecuzione atteso entro il 31 dicembre 2026.

In questo scenario di relativa incertezza Unionplast e IPPR invitano le imprese a prepararsi per tempo, non solo attraverso gli incontri informativi dedicati al PPWR ma anche operativamente attraverso strumenti di certificazione come Plastica Seconda Vita e il suo repertorio online.

 

 

 

È ancora possibile iscriversi ai prossimi appuntamenti del percorso informativo dedicato al PPWR.

Iscrizione: la partecipazione al ciclo di webinar avviene previa compilazione del modulo di iscrizione, da inviare all’indirizzo e-mail unionplast@federazionegommaplastica.it.

Nel modulo dovranno essere indicati:

  • l’azienda di appartenenza;
  • i nominativi dei partecipanti;
  • i relativi indirizzi e-mail.

A seguito della ricezione del modulo, Unionplast fornirà le istruzioni per il pagamento e confermerà l’iscrizione.

Quota di partecipazione (complessiva per i 7 webinar):

  • € 200 per le aziende associate Unionplast (quota unica per azienda, valida per l’intero ciclo)
  • € 450 per partecipante per le aziende non associate (€ 250 per ogni ulteriore partecipante)

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